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ART. 186 CDS – GUIDA IN STATO DI EBBREZZA – STRATEGIE DIFENSIVE

Il Codice della strada prevede all’art. 186 del codice della strada che: “È vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche“.

In particolare, le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza sono diverse a seconda della soglia di tasso alcolemico superata:

A) Tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l)

In questo caso è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 a euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro(g/l).

Ne consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

B) Tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

Si applica, invece, l’ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora si accerti un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

L’art. 186 del codice della strada prevede, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno.

C) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l)

In queste ipotesi si applica l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).

Si applica, in ogni caso, la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni.

Quando il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata. La patente di guida è sempre revocata, in caso di recidiva nel biennio.

Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se si applica la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.

E’,  peraltro, prevista la decurtazione di 10 punti della patente.

Aggravante dell’orario notturno nei casi di guida in stato di ebbrezza

Nei casi di accertamento della guida in stato di ebbrezza tra le ore 22 e le ore 7, la sanzione dell’ammenda sopra indicata è aumentata da un terzo alla metà e si parla di aggravante dell’orario notturno.

Incidente stradale commesso in guida in stato di ebbrezza

Quando si provoca un incidente stradale in stato di ebbrezza, le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito.

Nell’ipotesi in cui sia accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l),inoltre, la patente di guida è sempre revocata.

Se si rifiuta l’accertamento per guida in stato di ebbrezza?

È reato e si rischia una condanna penale non solo quando ci si rifiuta di sottoporsi all’alcoltest ma anche si tenta  di eludere il controllo con etilometro.

Difatti la Suprema Corte di cassazione (Cfr. Vedi Cassazione penale sez. IV, 07/02/2018, sentenza n. 10555) ha affermato che:

Il reato di rifiuto di sottoporsi ad accertamenti alcolimetrici è integrato non solo in presenza di manifestazioni espresse di indisponibilità a sottoporsi al test ma anche laddove il conducente, pur opportunamente edotto circa le modalità di esecuzione dell’accertamento, attui una condotta ripetutamente ‘elusiva’ del metodo di misurazione del tasso alcolemico”.

Le sanzioni in caso di rifiuto

In conclusione, in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcol test si rischiano le seguenti sanzioni:

  • ammenda da 1.500 a 6.000 euro;
  • arresto da 6 mesi ad 1 anno;
  • sospensione della patente da 6 mesi a due anni;
  • confisca del veicolo, salvo che appartenga a persona estranea alla violazione;
  • revoca della patente nel caso di recidiva nel biennio;
  • decurtazione di 10 punti dalla patente.

Quindi le sanzioni in caso di rifiuto di sottoporsi all’alcoltest sono molto simili a quelle in cui è accertata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l.

Tuttavia, le sanzioni sono leggermente più lievi per le ragioni che seguono:

  • qualora il veicolo appartenga a persona estranea al reato il periodo di sospensione della patente non raddoppia;
  • in caso di incidente stradale che è stato provocato dalla persona che si è rifiutata di sottoporsi all’accertamento, le sanzioni non raddoppiano, né si rischia la revoca della patente, come invece accade quando è accertata la guida in stato di ebbrezza;
  • infine, la sospensione della patente va da 6 mesi a 2 anni e non da 1 a 2 anni.

Le commissioni mediche a Roma: alcune informazioni

Ecco qui alcuni link utili per avere qualche informazione in più sulle commissioni mediche a Roma che effettuano gli esami per ottenere l’idoneità alla guida e per il recupero della patente sospesa dal Prefetto.

STRATEGIE DIFENSIVE

1- RICORSO AL GIUDICE DI PACE CIVILE AVVERSO L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELLA PATENTE EMESSA DAL PREFETTO ENTRO 30 GIORNI DALLA NOTIFICA

È possibile contestare il risultato dell’etilometro se, dalle investigazioni difensive emergono degli elementi che ne consentono di affermare l’inaffidabilità.

Ciò avviene se, ad esempio, emerge che lo strumento non sia stato sottoposto alla revisione periodica.

2. AVVISO DELLA FACOLTÀ’ DI ESSERE ASSISTITI DA UN DIFENSORE (Cfr. Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza numero 5396 del 2015).

Si tratta di una vera e propria garanzia difensiva a tutela quando devono essere svolti degli accertamenti urgenti per verificare la guida sotto l’influenza dell’alcol.

Tale avviso deve essere fornito prima dello svolgimento dell’accertamento.

Qualora non sia stato dato questo avviso, il risultato dell’alcoltest può essere nullo con la conseguenza che gli scontrini emessi dall’etilometro o il referto delle analisi del sangue non potranno essere utilizzati nel procedimento penale per provare la responsabilità per guida in stato di ebbrezza.

3. LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

Questa strategia consiste nel chiedere, nel caso di eventuale condanna, la sostituzione della pena con i lavori di pubblica utilità.

Tuttavia, si può beneficiare di questa possibilità un’unica volta e solo nell’ipotesi in cui non si sia provocato un incidente stradale.

I vantaggi che si possono ottenere in questo caso sono quattro:

  1. nessuna sanzione penale né alcuna ammenda;
  2. la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, applicata dal giudice, viene ridotta della metà;
  3. il reato viene dichiarato estinto;
  4. Nessuna confisca del veicolo.

4. SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA

Con la domanda di sospensione del procedimento penale con messa alla prova si evita una condanna penale per guida in stato di ebbrezza.

Si può beneficiare della messa alla prova una sola volta nel caso in cui non sia stato dichiarato delinquente abituale, per tendenza o professionale.

Si dovrà seguire un programma di trattamento redatto dall’assistente sociale assegnato dall’Ufficio esecuzione penale esterna (U.E.P.E.), di cui parte integrante è lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità e il risarcimento dell’eventuale danno provocato.

Qualora il programma sia portato a termine positivamente, il giudice dichiarerà l’estinzione del reato.

5. PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO

Grazie al decreto legislativo n. 28 del 2015, si può ottenere dal giudice penale un provvedimento che dichiari la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

Le condizioni che devono sussistere per beneficiare di questo provvedimento da parte del giudice sono due:

  1. l’offesa al bene tutelato dalla norma sulla guida in stato di ebbrezza, ossia la sicurezza della circolazione stradale e la incolumità degli utenti della strada, deve essere di particolare tenuità;
  2. il comportamento non deve essere abituale.

I vantaggi sono i seguenti:

  1. Nessuna condanna penale;
  2. Nessuna confisca del veicolo secondo la più recente interpretazione della Corte di cassazione;
  3. la decisione che applica la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, seppure sia iscritta nel casellario giudiziale, non appare nel certificato.

6. PRESCRIZIONE DEL REATO

Il reato di guida in stato di ebbrezza si prescrive in 4 o 5 anni (salvo eccezioni, ad esempio per i recidivi) a seconda del fatto che ci siano o meno degli atti interruttivi previsti dalla legge.

Se ci dovessero essere delle cause di sospensione della prescrizione, il tempo complessivo previsto dalla legge aumenta a seconda della durata della sospensione.

Il vantaggio di questa strategia:

NESSUNA condanna penale e il reato viene dichiarato estinto.

Gli svantaggi:

  1. La lunghezza del procedimento penale per guida in stato di ebbrezza;
  2. l’applicazione delle sanzioni accessorie della sospensione e della revoca della patente.

AGGIORNATO AL 2023